Regolamento cimiteriale del Comune di Egna

Le recenti modifiche normative hanno portato ad una rielaborazione del regolamento cimiteriale.
La Commissione cimiteriale se ne è occupata per circa un anno ed ora vorremmo presentarne i punti più importanti:

Chi può essere sepolto nei cimiteri comunali?

a) persone decedute nel territorio del Comune;
b) persone con residenza nel Comune;
c) persone aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia già esistente;
d) nati morti e prodotti di concepimento;
e) resti mortali delle persone di cui alle lettere a), b) e c);
f) persone, che prima del ricovero in strutture di cura fuori del territorio comunale avevano la propria residenza nel Comune;
g) persone, che per un periodo di almeno 20 anni erano state residenti nel Comune;
h) familiari delle persone indicate alle lettere b) e c), in linea retta di grado illimitato, i parenti collaterali e gli affini fino al secondo grado;
i) inoltre, se autorizzate, anche persone, che hanno un particolare legame con il Comune o che si sono distinte per particolare merito nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario.

Ai fini del regolamento cimiteriale si intendono come famiglia anche le convivenze more uxorio.
Il diritto di sepoltura è indipendente dalla confessione del deceduto.

La cremazione

La volontà di essere cremato può essere espressa dalla persona interessata per iscritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza o disposta per testamento. Può anche essere manifestata attraverso l'iscrizione ad un'apposita associazione riconosciuta.

In mancanza della disposizione testamentaria o di altra manifestazione di volontà espressamente riconducibile al defunto, vale la volontà del/la coniuge ovvero la volontà della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi dello stesso grado.

E le ceneri?

Le ceneri possono, nel rispetto della volontà della persona defunta, essere conservate o disperse.
Le modalità di conservazione delle ceneri, in caso di mancanza di un manifestazione di volontà della persona defunta, sono stabilite dai congiunti della stessa.
La dispersione delle ceneri è ammessa solamente se sussiste una espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della persona defunta.

Conservazione delle ceneri tramite inumazione

È possibile la sepoltura anche di più urne in una tomba per l'inumazione in campo aperto, a condizione che vi sia sufficientemente spazio.
Le persone defunte devono essere appartenute alla stessa famiglia o convivenza more uxorio.

Conservazione delle ceneri

Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto quand'era in vita può essere soggetto affidatario dell'urna cineraria.
Nel caso in cui la persona defunta non abbia designato un soggetto affidatario per le proprie ceneri, queste potranno essere affidate alle persone indicate, nell'ordine, dalla normativa vigente.
L'affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all'affidamento dell'urna.

La dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è ammessa solamente in caso di sussistenza di un'espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte della persona defunta e deve avvenire con le modalità scelte dalla persona defunta.
Nel caso in cui la persona defunta non si sia espressa sulle modalità di dispersione delle ceneri oppure le modalità di dispersione scelte contrastino con le disposizioni vigenti, saranno le persone indicate dalla Legge provinciale 19.01.2012, n. 1 a scegliere le modalità di dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita all’interno del cimitero in aree a ciò appositamente destinate o in una tomba in campo aperto mediante interramento di un contenitore in materiale biodegradabile destinato ad accoglierle.
La dispersione è altresì consentita a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi, nei seguenti luoghi:

a) nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
b) in tutte le aree naturali di proprietà pubblica;
c) nelle aree private, all’aperto, con il consenso dei proprietari. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Monumenti funerari

Per i monumenti funerari possono essere utilizzati marmi e pietre vive, di uso locale e scalpellato, ferro battuto, opere d’arte e lavorazioni artigianali in rame, ottone, bronzo, leghe, terra cotta e legno.

Nella scelta è tenuto conto delle caratteristiche architettoniche, monumentali e paesaggistiche del cimitero.
Un monumento funerario non può superare l'altezza di 1,5 m.

In caso di dubbi o per chiarirne tutti i particolari, vedi Regolamento cimiteriale.

Competente

ITA